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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 C.C., La cooperativa ai sensi dell'art. 2514: Non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma, nell'ambito sia dell'edilizia convenzionata che non convenzionata, volta a consentire ai soci di acquisire o godere in qualunque forma unita' immobiliari di ogni genere ad un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato. A tale scopo la cooperativa potra' effettuare: l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l', assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; l'acquisizione, diretta o indiretta, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ovvero, qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 E 9 t.U. 1165/1938; L'adesione a consorzi di edificazione di immobili al fine di consentire ai propri soci d'acquisire direttamente dai consorzi stessi le unita' immobiliari in oggetto, anche per il tramite di appositi rapporti di mandato. La cooperativa puo' promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni, ivi compresi gli organismi dell'unione europea o altri enti internazionali; puo' inoltre prendere parte a cooperativa o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; puo' altresi' collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale, cosi' come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalle leggi 865/1971, 116/1974 e 457/1978, nonche' dai bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La cooperativa puo' prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali; puo' inoltre procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessario, anche con altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'. In ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa provvedera' alla assegnazione degli alloggi ai soci, secondo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci ed in relazione alla prenotazione al programma costruttivo del comune richiesto.
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