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Articolo 14 poteri dell organo amministrativo l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria della societa'. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 8 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. Nel caso di nomina di piu' amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla societa'. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull opposizione sono i soci. Articolo 15 rappresentanza l amministratore unico ha la rappresentanza della societa'. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della societa' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di piu' amministratori, la rappresentanza della societa' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della societa' spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della societa' in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalita' e i limiti stabiliti in sede di nomina.
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