Cooperativa Sociale Naturalia a R.L. O.N.L.U.S

Via Belluno 33
20132 - Milano (MI)
Settore: Casa

Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 4 Finalizzate all'inserimento lavorativo di per ...continua

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Cooperativa Sociale Naturalia a R.L. O.N.L.U.S a Milano (MI)

Via Belluno 33
Milano (MI)
20132 Italia
P.IVA 01993070067
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Cooperativa Sociale Naturalia a R.L. O.N.L.U.S - Prodotti e Servizi
Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 4 Finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto , della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se' stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della societa' puo' avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. Ai sensi dell'articolo 1 ,comma 3 della legge 142/2001, ciascun socio lavoratore puo' instaurare con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: - Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative,compatibili con lo stato di socio; - Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo; - Autonomo; ? di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale tenendo conto di quanto disposto dalla legge biagi d.L. 276/2003; ? Professionale; ? di agenzia. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l', a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C. E ss., La cooperativa: non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, come previsto al successivo articolo 35, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Oggetto della cooperativa sono le attivita' di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 Della legge 8 novembre 1991, n. 381: - La commercializzazione di mobili usati e nuovi e di manufatti in genere che necessitano di interventi di restauro o di completamento; - Restauro di mobili usati ed eventuale completamento e verniciatura dei nuovi; - Piccoli trasporti per la consegna dei mobili usati; - Traslochi di mobilio o per arredamenti e macchine da ufficio con eventuale ritiro di mobili e arredamenti e delle macchine dismesse; - Svuotamento e pulizia di cantine e piccoli magazzini; - Lavori generici di facchinaggio; - Distribuzione di depliant pubblicitari; - Attivita' agricola e dell'allevamento con relativa commercializzazione dei prodotti; - Prestazioni di servizio per enti pubblici e privati; - Lavori di manutenzione in case private e piccole e medie imprese. La cooperativa potra' sostenere enti non-Profit che effettuano un'attivita' di tipo umanitario e solidale in favore delle categorie piu' svantaggiate, e precisamente: - Con offerte e finanziamenti senza interessi; - Mettendo a disposizione i propri mezzi d'impresa con il solo rimborso delle spese vive e, se marginali, gratuitamente; - Mettendo a disposizione le proprie forze di lavoro. I lavori saranno effettuati da personale volontario associato legalmente inquadrato, da eventuale personale dipendente, da persone tossicodipendenti e alcolisti in terapia di disintossicazione e in generale da emarginati sociali che necessitano di un periodo di lavoro in forma associata a scopo terapeutico/occupazionale, di sostegno morale e di pieno reinserimento nella vita attiva. La cooperativa si propone in ogni caso di svolgere nel rispetto della persona ed attuando i principi di solidarieta', attivita' organizzative di qualsiasi tipo miranti ad aiutare e sostenere persone in situazioni di disagio psicofisico con lo scopo di riacquistare la propria autonomia ed il recupero delle rispettive potenzialita'. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell' la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi , finanziamenti con obbligo di rimborso. La modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
Prodotti e servizi per privati:
  • Vendita dettaglio di mobili usati, mobili antiquariato, libri antichi e oggetti antiquariato
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