Studio peren - Brevetti per invenzioni industriali e Marchi: Comunicato Stampa
  • 05 ago Studio peren - Brevetti per invenzioni industriali e Marchi
    00:00 - 05 ago 2011 Ugento (Lecce) http://www.studioperen.geometra.it/

    NORMATIVA SUI BREVETTI

    CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

    Importante: Con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è stato emanato il CODICE DELLA PROPRIETÀ, INDUSTRIALE a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

    L'art. 65 prevede che quando il rapporto di lavoro intercorre con un Universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore.

    Le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

    Ricorrendo tale ipotesi le condizioni possono essere diversamente contrattate dall’Università.

    I ricercatori possono pertanto optare per il deposito di un brevetto a nome proprio, nel caso di invenzione conseguita nell’ambito di attività istituzionale.

    In tal caso, le condizioni sono le seguenti:

    • l’Università NON si fa carico di alcuna spesa;
    • il ricercatore ha l’obbligo di comunicare il deposito all’Amministrazione universitaria;
    • l’Università ha comunque il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (per l’Università la percentuale di partecipazione è dal 30% al 50%).

    Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può optare per il deposito del brevetto tramite l’Università.

    In tal caso l’Ateneo si assume gli oneri conseguenti.

    *****************************

    In data 21 febbraio 2011 è stata approvata la nuova "Disciplina ENEA relativa alla Proprietà Industriale" per la gestione dei risultati delle attività di ricerca svolte in ENEA che diano luogo a invenzioni brevettabili, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how, e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, in armonia con il D. Lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modificazioni.

    :: Per una maggiore comprensione, si riassume la nuova procedura e si segnalano le novità

    La nuova Disciplina distingue tra Ricerca Istituzionale e Ricerca Commissionata o Finanziata.

    Nel caso della Ricerca Istituzionale, al dipendente ENEA spetta la titolarità esclusiva dei diritti (morali ed economici) derivanti da qualsiasi innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione.
    Il dipendente potrà brevettare a proprio nome l'invenzione, assumendosi ogni spesa e tassa, oppure cedere tali diritti ad ENEA ( Allegato B - contratto di cessione dei diritti al brevetto), che potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto/registrazione, assumendosene gli oneri.
    Nel caso di deposito a proprio nome, il dipendente dovrà comunicare a UTT e alla Commissione Brevetti, tramite una lettera di trasmissione sottoscritta dal Responsabile dell'Unità Tecnica cui afferisce, l'intenzione di depositare in proprio il brevetto ( Allegato D) - comunicazione di deposito domanda a nome dell'inventore).
    Entro un mese dal deposito, il dipendente dovrà trasmettere a UTT copia della domanda di brevetto e successivamente comunicare i termini e le condizioni del contratto di cessione o di licenza che ha intenzione di concludere con un soggetto terzo, affinché ENEA possa esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge.

    Qualora l'ENEA non eserciti il diritto di prelazione e il dipendente ceda o dia in licenza il proprio brevetto ad un soggetto terzo, dovrà riconoscere all'ENEA il 30% dei proventi percepiti dallo sfruttamento del brevetto.

    Qualora invece intenda cedere i diritti all'ENEA, l'inventore dovrà prontamente comunicare a UTT e alla Commissione Brevetti il risultato inventivo a proprio giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e inviare, tramite il Responsabile dell'Unità Tecnica cui afferisce, la richiesta di cui all' Allegato C (Richiesta di brevettazione/registrazione) nonché il contratto di cessione dei diritti al brevetto ( Allegato B).

    Nel caso di Ricerca Commissionata o Finanziata, al dipendente NON spetta la titolarità dei diritti economici derivanti dall'innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto, in quanto la titolarità di tali diritti è stabilita dal contratto di ricerca stipulato con il committente o con il soggetto finanziatore. Qualora l'ENEA abbia la titolarità (anche pro quota) dei diritti economici e decida di non depositare la domanda di brevetto, l'inventore può segnalare a UTT e alla Commissione Brevetti la propria disponibilità ad acquisire il diritto a depositare la domanda a proprio nome, sostenendone ogni spesa e onere e riconoscendo ad ENEA una quota pari al 10% dei proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del brevetto, detratti i costi.

    Nel caso di brevetto depositato dall'ENEA sia nell'ambito della Ricerca Istituzionale, che nell'ambito della Ricerca Commissionata o Finanziata, rimborsati i costi per il deposito e mantenimento del brevetto, il residuo dei corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico sarà ripartito a parità di quote tra l'inventore e l'ENEA.
    Nel caso di più inventori, la ripartizione dei corrispettivi loro spettanti dovrà tener conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato nel conseguimento dell'invenzione. I co-inventori, pertanto, saranno tenuti a comunicare, al momento della richiesta di brevettazione/registrazione, le percentuali spettanti a ciascuno di essi. In mancanza di tale comunicazione i corrispettivi saranno ripartiti in parti uguali.

Coobiz.it - 2024
Social Network | Trova aziende