CENSET CONSULENZA: Comunicato Stampa
  • 04 lug CENSET CONSULENZA
    08:28 - 04 lug 2014 http://www.censet.it/news/167-consulenza-marcatura-ce-la-nuova-direttiva-ped-2014-68-ue.html

    Consulenza marcatura CE: La nuova direttiva PED 2014/68/UE

    La nuova direttiva PED 2014/68/EU (in allegato) si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar. 

    Le attrezzature sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non dovrebbero presentare infatti rischi significativi connessi alla pressione.

    All'articolo 50  "Abrogazione"  della nuova direttiva è stabilito che:

    a) l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 10 giugno 2015 

    b) la direttiva 97/23/CE, (come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.

    I riferimenti alla direttiva abrogata vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. 

    La 2014/68/EU stabilisce che la fabbricazione di attrezzature a pressione "esige l’impiego di materiali sicuri"

    In mancanza di norme armonizzate è opportuno definire le caratteristiche dei materiali destinati ad un uso ripetuto. 

    Tali caratteristiche dovrebbero essere attuate mediante approvazioni europee di materiali rilasciate da un organismo notificato designato per questo compito. 

    I materiali conformi a detta approvazione dovrebbero beneficiare di una presun­zione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED. 

    Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. 

    Classificazione delle attrezzature a pressione

    Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.

    I fluidi sono suddivisi in due gruppi:

    Gruppo 1:

    comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

    i)  esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
    ii)  gas infiammabili, categorie 1 e 2;
    iii)  gas comburenti, categoria 1;
    iv)  liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
    v)  liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
    vi)  solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
    vii)  sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
    viii)  liquidi piroforici, categoria 1;
    ix)  solidi piroforici, categoria 1;
    x)  sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
    xi)  liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
    xii)  solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
    xiii)  perossidi organici dei tipi da A a F;
    xiv)  tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
    xv)  tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
    xvi)  tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
    xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1. 

     

    Gruppo 2:

    comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). 

     

    Presunzione di conformità 

    Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I. 

    Importatori

    Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6 quando immette sul mercato un’attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un’attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva. 

     

    CENSET consulenza marcatura CE

     



     

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