LUISA DELPIANO: Comunicato Stampa
  • 22 dic LUISA DELPIANO
    00:00 - 22 dic 2011 Piemonte http://www.delpiano.it/antincendio

    CORSI PER ATTIVITA SPORTIVE SUPERIORI A 100 PERSONE O 200 MQ

    Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:

    Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.

    A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:

    • al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
    • sopra le 100 persone e fino a 200  i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
    • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

    Quali sono le norme di riferimento? In questo momento non esistono norme specifiche per i centri sportivi, se non il decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi per le parti applicabili. Per le altre zone, il progettista dovrà avvalersi delle linee guida per la valutazione del rischio di incendio stabilite con il DM 10 marzo 1998 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

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