Soc.Coop. di Garanzia Collettiva Fidi Delle Imprese Agricole Agrifidi Bergamo e Varese

Via Giuseppe Mangili 21
24125 - Bergamo (BG)
Settore: Banche e assicurazioni Tel. 035 301013

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Soc.Coop. di Garanzia Collettiva Fidi Delle Imprese Agricole Agrifidi Bergamo e Varese a Bergamo (BG)

Via Giuseppe Mangili 21
Bergamo (BG)
24125 Italia
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La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di garanzia dei fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. Per il conseguimento di tale oggetto la cooperativa si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio", che ha la sua sede presso quella della cooperativa ed in particolare provvedera', secondo le modalita' indicate nel presente statuto e nei limiti previsti dalla legge, ad effettuare le seguenti stipulazione di una o piu' convenzioni con istituti ed aziende di credito, al fine di facilitare la concessione ai propri soci di finanziamenti in regime di favore; costituzione di uno o piu' fondi rischi, con somme ottenute da contributi dei soci o sovvenzioni di terzi, da utilizzare per prestare in via mutualistica ed imprenditoriale garanzie sui finanziamenti concessi ai soci da parte delle banche e da altri soggetti operanti nel settore finanziario; determinazione delle modalita' per l'impiego delle fideiussioni che i soci ed i terzi si sono impegnati a concedere; negoziazione dei tassi d'interesse alle condizioni piu' favorevoli di mercato; consulenza finanziaria connessa e strumentale alla concessione del prestito; assistenza ai soci per l'espletamento delle pratiche bancarie garantite e non garantite e circa le modalita' d'accesso al mercato finanziario sia pubblico che privato; promozione ed il sostegno di iniziative nel settore del credito ordinario e dei finanziamenti in ogni loro forma; stipulazione di una o piu' convenzioni con gli istituti di credito e banche ed altri istituti per operazioni di leasing e per operazioni di factoring; fornire informazioni ai soci sul sistema di distribuzione del credito sulle condizioni di offerta, degli enti pubblici, banche ed istituti finanziari. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa puo' prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese associate. Potranno essere accettate somme o fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare insieme alle somme versate e alle fideiussioni prestate dai soci. Le attivita' per le quali la cooperativa assume obbligazioni verso terzi saranno svolte dalla stessa in nome proprio su mandato di tutti o alcuni soci a seconda che all'operazione siano interessati tutti o alcuni soci e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto per iscritto. La cooperativa puo' partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortile, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purche' non risulti sostanzialmente modificato il presente . La cooperativa puo' altresi' compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione degli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 Del testo unico bancario la cooperativa, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, puo' altresi' svolgere prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le attivita' indicate nell'art. 155, Comma 4-Quater, del testo unico bancario e, in particolare, le seguenti: * prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato, al fine dell'esecuzione dei rimborso di imposte alle imprese socie; * gestione, ai sensi dell'art. 47, Comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione; * stipula, ai sensi dell'art. 47, Comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi socie e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. La societa', solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, puo' inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
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