Santa Lucia Soc.Coop. Edilizia

Via Monte Grappa 43
74016 - Massafra (Taranto)
Settore: Edilizia e Impianti

La cooperativa e' retta dai principi della mutualita', ai sensi degli articoli 2511, 2512, ...continua

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Santa Lucia Soc.Coop. Edilizia a Massafra (Taranto)

Via Monte Grappa 43
Massafra (TA)
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Santa Lucia Soc.Coop. Edilizia - Prodotti e Servizi
La cooperativa e' retta dai principi della mutualita', ai sensi degli articoli 2511, 2512, 2513 e seguenti del codice civile, delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, e delle altre leggi vigenti in materia. La stessa senza fine di lucro e con spirito mutualistico e nel rispetto del principio di parita' di trattamento ha per scopo la costruzione di alloggi, sia di tipo economico e popolare che di altro tipo, da assegnare ai soci in godimento permanente o temporaneo, oppure in locazione , oppure in proprieta' individuale. Gli alloggi di tipo economico e popolare dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti o di futura emanazione in materia di edilizia economica e popolare. Nei fabbricati erigendi, che dovranno essere destinati ad abitazione, la societa' potra' anche ricavare locali ad uso diverso dall'abitazione, pure da assegnare ai soci. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra': acquistare, anche a mezzo permuta, aree per costruirvi case sia direttamente che in economia, sia concedendo cottimi ed appalti; utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati; concorrere all'assegnazione in diritto di proprieta' o in diritto di superficie di aree pubbliche insistenti in zone destinate ad edilizia economica e popolare; acquistare fabbricati da demolire, ricostruire od ultimare; ricevere finanziamenti o prestiti dai soci, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge; compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento e comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, comprese le aperture di conti correnti, le emissioni di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari e ottenere il contributo ed il concorso dello stato o di altre persone fisiche "socie". La societa' potra' inoltre: provvedere nei modi stabiliti dall'apposito regolamento all'assegnazione degli alloggi, alla amministrazione degli immobili e degli impianti sociali; promuovere ed attuare la mutualita' fra i propri soci e quelli aderenti al centro della cooperazione; promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, con esclusione di ogni fine di lucro; procedere alla vendita e locazione anche ai non soci dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione esistenti eventualmente nei fabbricati, devolvendo i relativi proventi nell'esecuzione di lavori e nelle spese necessarie per la gestione sociale secondo le norme di legge vigenti in materia, applicando gli artt. 7-8-9 Del t.U. 28 Aprile 1938 n. 1165; Promuovere e provvedere ad attuare la legge per il risparmio energetico, isolamento termico/acustico degli edifici; promuovere e provvedere in sede di progettazione di nuovi fabbricati d'abitazione, all'inserimento di alloggi con caratteristiche speciali, destinati alle persone anziane, handicappati, invalidi e mutilati, ecc; ed in relazione a quanto sopra, attuare le leggi in materia con particolare riguardo agli aspetti ed alle umane finalita' delle stesse; rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana, secondo la costituzione italiana; promuovere e seguire le iniziative per il risparmio casa; la societa' potra' altresi' usufruire, per la realizzazione dei programmi costruttivi, di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare e dei bandi regionali emanati ed emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 Della legge n. 865/71 Sopracitata per le cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi n. 865/71 E n. 457/78 E loro successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo, non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci, ne' alienati, ed in caso di liquidazione o scioglimento della societa', dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o secondo leggi vigenti.
Prodotti e servizi per aziende, privati:
  • Costruzione di edifici e lavori ingegneria civile

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