Centro Culturale Ricreativo S.C.P.A. Soc.Coop. Per Azioni

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Articolo 4 - Scopo sociale le finalita' mutualistiche della societa' si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della categoria dei soci che si occupano dell'ideazione, organizzazione e gestione di ogni attivita' nel campo della formazione ed istruzione, assistenza all'infanzia, e promozioni ricreative culturali, oggetto dell'attivita' sociale, secondo le direttive che saranno impartite dall'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze; ogni successiva attivita', oltre quelle sopra specificate, per rendere completo il ciclo produttivo e' da ritenersi ausiliaria e complementare. Pertanto, il settore e l'attivita' specifica sopra enunciati, rappresentano i confini e gli obiettivi dell'attivita' economica caratteristica che la societa' intende svolgere; in tal guisa vengono individuati i soggetti che nella societa' possono assumere la qualita' di soci cooperatori effettivi. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La societa' si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. La societa' ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la societa', oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. La societa' non ha finalita' speculative e intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualita'. Sempre a tale scopo la societa' uniformera' la propria organizzazione interna: all orientamento della gestione sociale per il conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell art. 2512 E seguenti del c.C., In particolare ove si definisce che l'organismo cooperativo deve acquistare in proprio il lavoro, organizzarlo e dirigerlo esso stesso, operare gli incassi e attribuire ai soci gli introiti, con rigorosi criteri di equita' fondati sulla qualita' e quantita' della prestazione resa. I criteri pratici dell attribuzione sono specificati dal regolamento interno. Al principio della rinunzia ad assumere personale dipendente in maniera permanente nell attivita' caratteristica scopo della societa'; pertanto, al personale dipendente si dovra' ricorrere solo per eccezionali necessita' ampiamente motivate. In tale eventualita' il personale dipendente dovra' ricevere quale retribuzione non meno di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero quanto percepito dai singoli soci, per attivita' identiche, qualora la retribuzione dei soci sia superiore a quella dei contratti collettivi di lavoro. Inoltre, il personale dipendente dovra' essere assicurato secondo i salari previsti dai contratti collettivi. La societa' potra' inoltre integrare il principio della mutualita' destinando, nell'ambito delle possibilita' economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza infortunistica, nonche' ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello di altri istituti previsti da contratti di lavoro per i dipendenti quali ferie, gratifica natalizia, indennita' di anzianita' ecc.Ecc.; Istituire fondi pensione, gestire ambulatori, colonie, case di riposo, centri sportivi e ricreativi, scuole, biblioteche popolari, borse di studio ecc., Organizzare attivita' turistiche e ricreative ed ogni altra attivita' affine, connessa, comunque complementare a quella di cui sopra. Articolo 5 - Oggetto per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la societa', tenuto conto dei requisiti degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attivita' senza scopi speculativi e sotto governo dei principi di mutualita' prevalente, ogni attivita' nel comparto dell'ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di strutture ed impianti per la formazione ed istruzione alla persona, di livello introduttivo, primario, secondario e specialistico; assistenza all'infanzia, promozioni di attivita' ricreative culturali, e di recupero e reinserimento di disagiati. Essa potra', in via secondaria e comunque strumentale rispetto al conseguimento dell' compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese: la gestione in forma autonoma di una scuola materna e di preparazione all'idoneita', di recupero e sostegno alle scuole elementari e superiori, fissandone i criteri di conduzione e gli indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovra' salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto-Dovere dell'educazione dei figli. Istituzione e gestione di laboratori formativi, impianti ed attivita' sportive, scuole di musica, danza, recitazione, canto, arte in genere, lingue straniere, computer ecc., Biblioteche, baby parking, baby party, promozione di viaggi, istituzione di premi artistici e letterari, mostre, saggi e manifestazioni in genere. Istituzione di corsi di addestramento, formazione, rieducazione e inserimento sociale. Istituzione e gestione di corsi di supporto allo studio elementare, medio, medio superiore e universitario, laboratori specialistici di perfezionamento, nonche' corsi di specializzazione postlaurea. Produzione e diffusione, anche a mezzo radiotelevisione, pubblicazioni scritte, audiovisive e sonore, corsi di apprendimento, rappresentazioni etc.. Istituzione e gestione di scuole, biblioteche, circoli ricreativi, promozione di viaggi in italia ed all'estero etc.Etc.. Organizzazione di gruppi di studio e ricerca, stipula di accordi, intese ed azioni comuni con altre istituzioni, con organizzazioni economiche ed imprenditoriali e con altri organismi pubblici e privati comunque interessati allo studio, alla ricerca ed allo sviluppo dei metodi di studio, insegnamento e diffusione delle discipline promosse dalla societa'. Prestazioni di natura tecnica e scientifica, letteraria ed artistica, concessione di borse di studio, promozione di iniziative in campo ricreativo, culturale atte ad incrementare e a diffondere la cultura e l'arte in genere. Istituzione di un fondo per il sostegno agli studi superiori. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'articolo 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa', per il perseguimento dell oggetto di cui sopra, si avvarra' di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituira' altresi' fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale. La societa' dovra' attenersi alle disposizioni di legge dei mercati onde reggere il regime di concorrenza del libero mercato. La societa', inoltre, potra': partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; costituire ed essere socia di societa' per azioni, a responsabilita' limitata e mutualistiche, ai fini del conseguimento degli scopi sociali; costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-Septies del codice civile; dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili, mutualistici e fideiussori diretti a consolidare sviluppare ed agevolare la previdenza ed assistenza sociale, gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la societa' aderisce, nonche' a favore di altre societa'; effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria; contrarre mutui passivi, chiedere scoperti ed altre forme di finanziamento bancari e finanziari, ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. Articolo 6 - Requisiti mutualistici la societa' deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato al precedente articolo 4. L'organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile. La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve indivisibili tra i soci, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed ogni altra ragione maturata e di competenza dei soci. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
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