A. De Nino Soc.Coop

Via Giovanni da Sulmona 13
67039 - Sulmona (L'Aquila)
Settore: Edilizia e Impianti Tel. 086432856

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A. De Nino Soc.Coop a Sulmona (L'Aquila)

Via Giovanni da Sulmona 13
Sulmona (AQ)
67039 Italia
Tel. 086432856
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A. De Nino Soc.Coop - Prodotti e Servizi
Scopo mutualistico. 1. La cooperativa non ha finalita' speculative, improntando la sua attivita' ai principi della mutualita', di cui all'art. 26 Del d. L. Cps n. 1577, Della cooperazione e per il miglioramento delle risorse morali, materiali, economiche e finanziarie dei soci. 2. La cooperativa persegue, senza fini di speculazione privata, la realizzazione di civili abitazioni, anche di edilizia economica e popolare per i soci, e la gestione dei complessi immobiliari realizzati fino alla loro definitiva assegnazione ai soci. 4. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi stabiliti dall'articolo 2514 cod. Civ. . 1. La societa', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto di: sezione a: costruire case popolari ed economiche per assegnarle ai soci. Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento comprendenti servizi sociali quali asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attivita' culturali, ricreative e sportive, nonche' alla raccolta e alla gestione delle anticipazioni dei soci in conto costruzioni. Sezione b: provvedere nei modi stabiliti dall'apposito regolamento alle assegnazioni degli alloggi ed all'amministrazione degli immobili e degli impianti sociali. Per la costruzione delle case da assegnare ai soci la cooperativa si avvarra' sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori, che del credito ordinario, nonche' delle anticipazioni e dei prestiti dei soci. Sezione c: procedere all'acquisto, anche a mezzo di permute, di terreni per la costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche dalla legislazione vigente in materia di edilizia popolare ed economica da seegnare ai soci in godimento. Sezione d: utilizzare il diritto di superficie su area di proprieta' di pubbliche amministrazioni o di altri enti, societa' o privati al fine di raggiungere gli scopi sociali. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la cooperativa potra' altresi' provvedere: 1. A promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie; 2. A stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci costituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa, con deliberazione, del consiglio di amministrazione, potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese le aperture dei conti correnti bancari, la emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari. Essa potra', altresi': 1. Consorziarsi, anche senza creazione di uffici, con attivita' esterne ad altre cooperative di abitazione, per lo sviluppo ed il coordinamento delle attivita' comuni; 2. Partecipare anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; 3. Estendere infine, ad altri comuni, oltre quello della sede sociale l'attuazione degli scopi sociali. Sezione e: la cooperativa, per il raggiungimento delle proprie finalita' potra' inoltre svolgere le seguenti attivita' istituzionali e diverse: assumere partecipazioni e/o interessenze in altre societa' ed imprese aventi scopi analoghi o affini, nonche' comunque utili al potenziamento ed allo sviluppo della societa'; promuovere e costituire societa' collegate o controllate aventi scopi affini e specifici per i diversi settori di interesse della cooperativa; dare adesione e partecipazione ad enti, organismi, consorzi con lo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo. La cooperativa, inoltre, potra': costruire, affittare acquistare mobili ed immobili, attrezzature ed impianti oltre a svolgere ogni altra attivita' utile al conseguimento degli scopi sociali; concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative pubbliche e private per l'aggiudicazione di servizi, di appalti, di forniture anche in concessione. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo o , potra' fare ricorso al credito bancario e finanziario di ogni forma e con ogni modalita'. Potra', quindi, stipulare convenzioni con banche e/o enti abilitati a concedere finanziamenti per la concessione di crediti sotto qualsiasi forma e necessari al conseguimento dell'. 2. La cooperativa, per il raggiungimento delle proprie finalita' potra' inoltre svolgere le seguenti attivita' istituzionali e diverse: stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra i soci e terzi sotto ogni forma. Concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative pubbliche e private per l'aggiudicazione di servizi, di appalti, di forniture anche in concessione. 3. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo o , potra' fare ricorso al credito bancario e finanziario di ogni forma e con ogni modalita'. Potra', quindi, stipulare convenzioni con banche e/o enti abilitati a concedere finanziamenti per la concessione di crediti sotto qualsiasi forma e necessari al conseguimento dell'. 4. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo o e la sua realizzazione, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 Della legge n. 59 E successive modificazioni ed integrazioni. 5. La cooperativa si propone, altresi', lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso un programma pluriennale di sviluppo, previsto dall'art. 5 Della legge n. 59 E, successive modificazioni ed integrazioni, da adottarsi e da aggiornarsi annualmente, sulla base dei risultati e degli obiettivi conseguiti, all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio. 6. Il piano pluriennale dovra' contenere: azioni di sostegno per l'acquisizione del necessario know-Out tecnologico; azioni di sostegno per l'aggiornamento dei soci e del personale dipendente; programma pluriennale e annuale, ivi compreso i piani di ammortamento, per l'ammodernamento ed il rinnovo dei beni e dei mezzi aziendali; programma pluriennale e annuale per l'espansione produttiva e per la erogazione dei servizi; ogni altro investimento necessario ed utile per il conseguimento degli scopi sociali e per il quale la legge consente l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa. 7. La cooperativa, conseguentemente ai propri piani di sviluppo pluriennali, potra' emettere: azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma e secondo le vigenti leggi, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato come per legge; titoli partecipativi al rischio d'impresa sia in termini di remunerazione del capitale, si in termini di partecipazione alle perdite, sia in termini di titolarita' di una frazione del patrimonio; titoli non partecipativi con diritto al rimborso, alla remunerazione ma senza il diritto di controllo societario. 8. L'emissione dei titoli partecipativi destinati ai soci sovventori e/o sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, anche volta a delegare l'organo amministrativo ad emanare apposito regolamento di emissione, con la quale devono essere generalmente stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli; i compiti attribuiti agli amministratori ai fini dell'emissione dei titoli. 9. La trasferibilita' dei titoli partecipativi e' disciplinata dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile.
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