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L'assemblea dei soci e' investita di tutti i poteri ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea dei soci puo' riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale. La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sociale, e' fatta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo; ma potra' essere convocata entro centottanta giorni da tale data quando particolari esigenze lo richiedano, documentate nella relazione che l'organo amministrativo fara' all'assemblea. L'assemblea e' convocata ogni volta che l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, se istituito, lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i soci. L'assemblea e' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 C.C. Con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e anche in all'allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi' indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto per atto pubblico, se si tratta di modifica dell'atto costitutivo o di altre delibere previste dalla legge e deve essere trascritto in tal caso, senza indugio, nel libro dell'assemblea. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio con delega scritta che deve essere conservata negli atti della societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' o limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda o successiva convocazione, ove questa sia prevista dall'ordine del giorno. Ogni socio puo' avere al massimo tre deleghe.
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