Coop C.A.V. Soc.Coop

Via Dante 6
00038 - Valmontone (Roma)
Settore: Edilizia e Impianti

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Coop C.A.V. Soc.Coop a Valmontone (Roma)

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Coop C.A.V. Soc.Coop - Prodotti e Servizi
La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici, previsti dall'art. 45 Della costituzione, senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile e piu' precisamente si propone di svolgere la propria attivita' prevalentemente in favore dei soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi in proprieta' o in godimento appartamenti di abitazione a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'acquisto in proprieta' o in godimento di alloggi alle migliori condizioni possibili. La cooperativa ai sensi dell art. 2511 Del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell art. 2521, Comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 Del codice civile i rapporti tra la societa' e i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa, con riferimento e in conformita' al proprio scopo mutualistico e ai requisiti ed interessi dei soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti l'assegnazione ai soci in proprieta', in godimento, in locazione o in qualsiasi altra forma idonea di immobili abitativi ed eventuali pertinenze, realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa; lo svolgimento, in via accessoria rispetto a quanto precisato al punto , di attivita' e servizi di interesse comune agli assegnatari degli alloggi. Si precisa che tra le attivita' strumentali al conseguimento dell' sono da ritenersi in ogni caso comprese, a titolo esemplificativo: - L'acquisto, sia in diritto di proprieta' che in diritto di superficie, delle aree, e l'eventuale alienazione delle stesse; l'acquisto, la demolizione, la ristrutturazione e l'alienazione e la locazione di fabbricati e porzioni di fabbricato; - L'alienazione a terzi di unita' immobiliari con destinazione non residenziale, nonche' - Nella misura in cui cio' si renda necessario od opportuno per una corretta gestione sociale - L'alienazione a terzi anche di unita' immobiliari con destinazione abitativa e relative pertinenze; - La prestazione di servizi ai soci ai fini dell'assistenza nell'uso e nella gestione, anche condominiale, delle abitazioni e relative pertinenze; - L'attivita' di gestione di servizi condominiali; - Lo svolgimento di attivita' culturali e ricreative per i soci e per i loro familiari; - La stipula di contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e di ogni altro contratto bancario; - La richiesta e l'utilizzo di qualsiasi agevolazione, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale. La cooperativa potra' concedere in locazione ai soci e a terzi unita' immobiliari di proprieta' sociale. Per il conseguimento dell', la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell', ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 Del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 E dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del c.I.C.R. In attuazione dell articolo 11 del d.Lgs.1 Settembre 1993 n. 385 Ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - Compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - Assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio ; - Concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell' e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - Aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 Septies c.C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 Del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci e in funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Piu' precisamente, la societa' stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti finalizzati all'assegnazione, in proprieta' o in godimento, di appartamenti di abitazione e relative pertinenze. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve procedere, a seguito dell'ammissione dei soci cooperatori e della domanda da parte di questi di assegnazione degli alloggi, alla prenotazione degli alloggi stessi, sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco degli aspiranti soci. Il contratto di prenotazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto preliminare diretto al trasferimento della proprieta' dell'alloggio; in caso di inadempimento di esso, ciascuna delle parti puo' chiedere - In quanto l'alloggio stesso sia determinato ed in fatto esistente - L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ai sensi dell'art. 2932 Del codice civile o la risoluzione del contratto il consiglio di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procede all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio cooperatore e da un rappresentante della cooperativa, contenente, per ciascun alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonche' dei relativi accessori ed annessi. Il diritto di proprieta' sull'alloggio e' conseguito dal socio assegnatario a seguito di stipulazione di apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, previo o contestuale frazionamento del mutuo eventualmente gravante sull'edificio di cui l'alloggio fa parte. L'atto di assegnazione definitiva deve contenere il contestuale accollo della quota frazionata di mutuo all'assegnatario.
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