Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Tomacelli 132
00186 - Roma (RM)
Settore: Ecologia e Energia

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Consorzio Nazionale Imballaggi a Roma (RM)

Via Tomacelli 132
Roma (RM)
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Consorzio Nazionale Imballaggi - Prodotti e Servizi
1. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed e' costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall'art. 220 Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Nonche' per garantire il necessario coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata 2. Il conai, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 E in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e di libera concorrenza nelle attivita' di settore, nonche' delle previsioni dell'art. 224 Del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio: definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera , le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Il programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 225 Di detto decreto legislativo e dall'art. 4 Del presente statuto; promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione; assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223 Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, I soggetti di cui all'art. 221, Comma 3, lettere a e del medesimo decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale conai di cui alla lettera ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal conai; indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici; organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del programma generale; ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, Comma 10, lettera , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine e' determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalita' in dividuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, Comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato contributo ambientale conai; promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, Comma 1, lettera , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Anche definendone gli ambiti di applicazione; promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 E i soggetti di cui all'art. 221, Comma 3, lettere e , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale conai; fornisce i dati e le informazioni richiesti dall'osservatorio nazionale sui rifiuti di cui al l'art. 206-Bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 E assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati; acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. 3. Il conai puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'associazione nazionale comuni italiani , con l'unione delle province italiane o con le autorita' d'ambito di cui all'art. 201 Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Al fine di garantire l'attuazione del principi o di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce: l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 221, Comma 10, lettera , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di gestione del servizio, nonche' sulla base della tariffa di cui all'art. 238 Del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore della stessa; gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero. 4 . Il conai inoltre, su richiesta dell'osservatorio di cui all'art. 206-Bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Che abbia accertato la mancata attivazione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 Di detto decreto, e in particolare degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1 del presente articolo, puo' sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive. L'attivita' sostitutiva puo' essere svolta solo per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio richiamati dal comma 1 e in via temporanea e d'urgenza, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali, opportunamente identificati, per l'organizzazion ee integrazione del servizio ritenuto insufficiente, e al conai venga corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. 5. L'accordo di cui al comma 3 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223 Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cu i al comma 3, uno o piu' consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 Del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il conai subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1. 6. Il conai collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse. 7. Il consorzio puo' inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.
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  • Recupero e preparazione di riciclaggio, rifiuti solidi industriali, biomasse e rifiuti solidi urbani

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