CO.VE.GIU. Societa COOP.VEND.GIUD

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00049 - Velletri (Roma)
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CO.VE.GIU. Societa COOP.VEND.GIUD - Prodotti e Servizi
Scopo ed attivita' mutualistica la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Art.5 - Oggetto in conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, - La gestione degli istituti di vendite giudiziarie, funzionanti nei distretti delle corti di appello secondo i decreti ministeriali di autorizzazione, nonche' le vendite per conto proprio e di terzi di beni e l'assunzione di incarichi di riscossione di crediti per conto di esattorie, pubbliche amministrazioni, istituti ed enti pubblici, opere pie ed enti morali, per professionisti, societa' industriali e commerciali, cosi' come di privati ed in genere da chiunque ne faccia richiesta; l'attivita' commissionaria di vendita. La societa' potra' altresi' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Essa potra' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' e ditte aventi scopo analogo ed affine al proprio. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell', nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Art.6 - Regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono, eventualmente, essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Art.7 - Normativa applicabile alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. Determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
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  • Vendita dettaglio, commercio elettronico e vendita fallimentare di case d’aste

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